Art. 4.

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso stampa, radio, televisione ed altri mezzi di comunicazione, a diffondere una campagna di informazione, di sensibilizzazione e di pubblicizzazione degli spettacoli che non fanno uso di animali. La campagna sarà ripetuta in altre forme almeno nei due anni successivi.